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ATTRIBUZIONE COGNOME MATERNO IN AGGIUNTA A QUELLO PATERNO – SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N.286/2016

2/02/2017

La Corte Costituzionale con sentenza n. 286 datata 8 novembre – 21 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1a serie speciale – Corte Costituzionale n. 52 del 28 dicembre 2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma, desumibile da un’ interpretazione sistematica di alcune disposizioni del codice civile e dell’Ordinamento dello Stato civile (R.D. 1238/1939 e D.P.R. 396/2000), nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno oltre a quello paterno.

In ragione della pronuncia del giudice costituzionale, ora, anche gli atti di nascita stranieri di figli di genitori entrambi esclusivamente italiani, presentati per la trascrizione in Italia, che già rechino il cognome materno IN AGGIUNTA a quello paterno diventano ricevibili nell’ordinamento italiano, purché’ accompagnati da prova della comune volontà dei genitori in tal senso.