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ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE ITALIANO DEL 18 GIUGNO 2021. AGGIORNAMENTO DELLE REGOLE PER I MOVIMENTI DA E PER L’ESTERO.

L’ordinanza del Ministro della Salute del 18 giugno, pubblicata in G.U. il 19 giugno ed entrata in vigore il 21 giugno 2021, ha aggiornato le regole applicabili ai movimenti da e per l’estero.

Le principali novita’ riguardano:
– Art. 1: Paesi dell’elenco C (Schengen+, Israele) si prevede l’ingresso, alternativamente, con tampone, certificato di guarigione o certificato di vaccino approvato da EMA. I certificati stranieri sono riconosciuti in automatico, purche’ redatti in italiano, inglese, francese o spagnolo;
– Art. 2: la compilazione del Passenger Locator Form non e’ richiesta per i movimenti in fascia transfrontaliera;
– Art. 3: i soggetti provenienti da USA, Canada e Giappone vengono esentati dalla quarantena se presentano una certificazione di vaccino, tampone o guarigione. Essendo nell’elenco D, tali soggetti non hanno piu’ divieti di ingresso di sorta, salvo che nei 14 giorni prima dell’ingresso in Italia non abbiano soggiornato in un Paese dell’elenco E;
– Art. 4: le restrizioni per India, Sri Lanka e Bangladesh sono prorogate sino al 30 luglio 2021;
– Art. 5: per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato, nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e’ previsto inoltre l’obbligo di un periodo di isolamento fiduciario di 5 giorni fino al 30 luglio 2021.

Ai fini di una corretta interpretazione dell’articolo 6 dell’ordinanza, che riguarda i minorenni, si precisa quanto segue:
a) i minori di eta’ tra i 6 anni compiuti e i 18 anni non compiuti, se viaggiano con genitore/accompagnatore con certificato verde non devono fare quarantena (ma devono fare il tampone, se e’ prescritto per l’entrata);
b) i minori di anni 6 non devono fare il tampone in alcun caso; sono anche esentati da quarantena se viaggiano con genitore/accompagnatore con certificato verde.

Per certificato verde, si intendono:
– certificati verdi italiani di vaccinazione (da almeno 14 giorni), guarigione o test negativo (da non piu’ di 48 ore);
– i certificati verdi di Paesi UE equivalenti a quelli italiani sopra indicati;
– i certificati stranieri che attestano vaccino (a seguito di una vaccinazione validata dall’EMA), guarigione o test.

Per ulteriori dettagli si invita a consultare il sito www.esteri.it