L’ordinanza del Ministro della Salute del 18 giugno, pubblicata in G.U. il 19 giugno ed entrata in vigore il 21 giugno 2021, ha aggiornato le regole applicabili ai movimenti da e per l’estero.
Le principali novita’ riguardano:
– Art. 1: Paesi dell’elenco C (Schengen+, Israele) si prevede l’ingresso, alternativamente, con tampone, certificato di guarigione o certificato di vaccino approvato da EMA. I certificati stranieri sono riconosciuti in automatico, purche’ redatti in italiano, inglese, francese o spagnolo;
– Art. 2: la compilazione del Passenger Locator Form non e’ richiesta per i movimenti in fascia transfrontaliera;
– Art. 3: i soggetti provenienti da USA, Canada e Giappone vengono esentati dalla quarantena se presentano una certificazione di vaccino, tampone o guarigione. Essendo nell’elenco D, tali soggetti non hanno piu’ divieti di ingresso di sorta, salvo che nei 14 giorni prima dell’ingresso in Italia non abbiano soggiornato in un Paese dell’elenco E;
– Art. 4: le restrizioni per India, Sri Lanka e Bangladesh sono prorogate sino al 30 luglio 2021;
– Art. 5: per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato, nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e’ previsto inoltre l’obbligo di un periodo di isolamento fiduciario di 5 giorni fino al 30 luglio 2021.
Ai fini di una corretta interpretazione dell’articolo 6 dell’ordinanza, che riguarda i minorenni, si precisa quanto segue:
a) i minori di eta’ tra i 6 anni compiuti e i 18 anni non compiuti, se viaggiano con genitore/accompagnatore con certificato verde non devono fare quarantena (ma devono fare il tampone, se e’ prescritto per l’entrata);
b) i minori di anni 6 non devono fare il tampone in alcun caso; sono anche esentati da quarantena se viaggiano con genitore/accompagnatore con certificato verde.
Per certificato verde, si intendono:
– certificati verdi italiani di vaccinazione (da almeno 14 giorni), guarigione o test negativo (da non piu’ di 48 ore);
– i certificati verdi di Paesi UE equivalenti a quelli italiani sopra indicati;
– i certificati stranieri che attestano vaccino (a seguito di una vaccinazione validata dall’EMA), guarigione o test.
Per ulteriori dettagli si invita a consultare il sito www.esteri.it