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Ufficio "pratiche amministrative " in materia : auto/legalizzazioni/autentiche " presso ufficio notarile 


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NUOVI TERMINI
PATENTI DI GUIDA– PROROGA VALIDITÀ

Ultimi aggiornamenti sulla proroga dei termini di validità delle patenti

 

Circolare della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture

e della Mobilità sostenibili, n. 39841 del 27/12/2021 : CIRCOLARE_PROT_39841_DEL_27.12.21.

Tabella riassuntiva: Tabella alla Circolare 39841 del 27/12/2021



 

 ATTENZIONE 

PATENTI DI GUIDA– PROROGA VALIDITA’

 

PATENTI DI GUIDA E TERMINI EX ARTT. 121 E 122 CDS

a) - Per la disciplina della proroga della validità delle patenti di guida, occorre coordinare in materia le seguenti disposizioni vigenti:
- la previsione di cui all’art. 3 del regolamento 2020/698 (UE), che proroga la validità delle patenti di guida in scadenza dal 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 per un periodo di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza su di esse indicata;
- la previsione di cui all’art. 3, paragrafo 2, del regolamento 2021/267 che accorda alle patenti di cui al punto precedente, un’ulteriore proroga di sei mesi e comunque una scadenza non oltre al 1° luglio 2021;
- la previsione di cui all’art. 3, paragrafo 1, del regolamento 2021/267 che proroga la validità delle patenti di guida che scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 per un periodo di 10 mesi dalla data di scadenza su di esse indicata;
- la norma di cui all’articolo 103, commi 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni, per effetto della quale le patenti quali titoli abilitativi alla guida, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza e dunque, al momento, fino al 29 giugno 2022;

Alla luce di tali disposizioni si chiarisce che:

1) per la circolazione su tutto il territorio dell’UE e dello SEE, con le patenti rilasciate in Italia
e
2) per la circolazione su tutto il territorio italiano, con le patenti di guida rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio (***)

la validità delle patenti è così prorogata:

prima tab

(*) si applicano i sette mesi di proroga, decorrenti dalla data originaria di scadenza, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 ed, a seguire, gli ulteriori sei mesi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2021/267, ma non oltre la data del 1° luglio 2021;
(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267;
(***) per completezza espositiva si rappresenta che:

- alcuni Stati membri, giusta facoltà riconosciuta dal regolamento 2020/698 hanno deciso di non adottare le proroghe su esposte o sono stati autorizzati ad adottarle con modalità differenti;
- la stessa facoltà può essere esercitata in virtù delle disposizioni del regolamento 2021/267,

Di tutto ciò è dato conto nelle pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

3) per la circolazione sul suolo nazionale, la validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida, è così prorogata:

2 tab


Si rammenta che le predette proroghe non si applicano alla patente quale documento di riconoscimento.

 

 Circolare proroghe prot. n. 14832 (3 maggio 2021)

 Circolare proroghe prot. n. 14282 (27 aprile 2021)

 Circolare proroghe prot. n. 39841   (27 dicembre 2021)

 

 

 

 

 

 

PRATICHE TARGHE AUTO

 

RADIAZIONE AUTOVEICOLI - Procedura eccezionale Covid 19

 

A seguito del protrarsi dell’emergenza COVID – 19, con Nota ACI 3112 del 03/11/2020 è stato nuovamente reso possibile poter richiedere la radiazione di autoveicoli per esportazione tramite i servizi consolari fino al 31/03/2021, anche se unicamente per i veicoli portatati all’estero dall’intestatario o dall’avente titolo entro il 31/12/2019 e a condizione che quest’ultimi siano stati reimmatricolati in Belgio al momento della richiesta di radiazione. A dimostrazione dei sopra citati requisiti, il richiedente dovrà allegare, copia della Carta di Circolazione estera e qualsiasi documentazione che, direttamente o indirettamente, dimostri l’avvenuta esportazione all’estero del veicolo entro il 31/12/2019.
Gli appuntamenti e/o eventuali chiarimenti andranno richiesti al seguente indirizzo e-mail: notarile.charleroi@esteri.it

Per il testo della circolare  >>CLICCA QUI<<

 

 

CONVERSIONE PATENTE ITALIANA IN PATENTE BELGA

 

Si verifica di frequente che, in occasione delle conversioni delle patenti di guida italiane, la competente Autorità estera necessiti di acquisire, in via ufficiale, alcune informazioni sull'abilitazione alla guida prima di procedere alla conversione.

Nel caso in cui lo Stato estero chieda all'utente di fornire un attestato contenente i dati della patente di guida italiana di cui è titolare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha segnalato che le Rappresentanze diplomatico-consolari non possono procedere a rilasciare alcuna attestazione, in quanto competenti in tal senso sono esclusivamente l'Autorità centrale italiana o gli Uffici della Motorizzazione Civile.

Pertanto, il titolare del documento, al fine di ottenere il richiesto attestato, dovrà presentare, direttamente o per il tramite di un proprio delegato, apposita istanza presso i predetti Uffici corredata della documentazione attestante il versamento dell'imposta di bollo e dei diritti previsti da disposizioni di legge.

Come segnalato nella Nota allegata, poiché tale attività di certificazione non è legata né al luogo di residenza del richiedente, né all'Ufficio della Motorizzazione Civile che ha rilasciato la patente, gli utenti interessati potranno rivolgersi indifferentemente a qualsiasi Ufficio della Motorizzazione sul territorio nazionale. 


 

 

 

 


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