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Cittadinanza

 

Cittadinanza

 

SOSTANZIALI NOVITÀ IN MATERIA DI CITTADINANZA SONO STATE INTRODOTTE DALL’ART. 14 DEL DECRETO LEGGE 4 OTTOBRE 2018, N. 113 E DALLA RELATIVA LEGGE DI CONVERSIONE N. 132 DEL 1° DICEMBRE 2018.

A partire dal 5 ottobre 2018, data di entrata in vigore del suddetto decreto sono state apportate alcune importanti modifiche alla Legge sulla cittadinanza 5 febbraio 1992, n. 91.

Si attira l'attenzione sulle importanti disposizioni di cui al nuovo articolo 9-ter, che prevedono l'estensione a 48 mesi del termine per la definizione dei procedimenti di acquisto o concessione della cittadinanza italiana (artt. 5 e 9 della Legge 91/1992), eccezion fatta per i procedimenti di riconoscimento iure sanguinis, per i quali il termine è da intendersi confermato in 730 giorni dalla data di presentazione della domanda.

In pratica, per le istanze presentate all’estero, si tratta delle seguenti casistiche:

· acquisto della cittadinanza per matrimonio (art. 5)

· concessione cittadinanza per discendenza, oppure dopo 5 anni di servizio prestato per lo Stato Italiano (art. 9)

Inoltre, a decorrere dal 4 dicembre 2018, è condizione indispensabile per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 della suddetta Legge, il possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). L’accertamento di detto requisito va effettuato attraverso l’acquisizione di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario, oppure di una certificazione rilasciata da un ente certificatore.

Al momento possono considerarsi enti certificatori, appartenenti al sistema di certificazione unificato CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità):

• l’Università per stranieri di Siena,

• l’Università per stranieri di Perugia,

• l’Università Roma Tre,

• la Società Dante Alighieri.

Potranno, pertanto, essere considerate valide ai sensi della norma citata le certificazioni di livello non inferiore a B1 rilasciate dai suddetti enti, eventualmente in regime di collaborazione con i locali Istituti italiani di cultura.

Per conoscere gli Istituti abilitati al rilascio della suddetta certificazione si invita a consultare la pagina web dedicata del portale della lingua Italiana.

Istituto Italiano di Cultura Bruxelles (Corsi di lingua)

Ai sensi del novellato art. 9 bis, il contributo dovuto in relazione alle pratiche di cittadinanza è di importo pari a 250 euro (si tratta delle istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza italiana). Per chi, alla data del 5 ottobre 2018, abbia già pagato l’importo previgente di duecento euro, è previsto un versamento integrativo di cinquanta euro.

È stato infine abrogato il termine di cui all’art. 8, comma 2, della Legge, pertanto il Ministero dell'Interno può procedere al rigetto dell'istanza di conferimento della cittadinanza senza limiti temporali.

 

 

  • Si informa l’utenza che dal 01/08/2015, l’istanza di cittadinanza per matrimonio (ex. art. 5 Legge 91/92) può essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso un apposito portale.

Scaricare LA PROCEDURA INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA



La cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano; tuttavia è da tener presente che la madre cittadina trasmette la cittadinanza ai figli minori solo a partire dal 1.1.1948, per effetto di una specifica sentenza della Corte Costituzionale.

Attualmente, la cittadinanza italiana è regolata dalla legge n. 91 del 5.12.1992 che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze, fatte salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.

MODALITA' DI ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA


MODALITA’ DI ACQUISTO AUTOMATICHE


1. Per filiazione

2. Per nascita sul territorio italiano,

  • in ogni caso in cui i genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato al quale essi appartengono;
  • nel caso in cui il figlio di ignoti venga trovato abbandonato in territorio italiano e non si riesca a determinarne lo status civitatis.

3. Per riconoscimento di paternità o maternità, durante la minore età del figlio (nel caso in cui il figlio riconosciuto sia maggiorenne, è necessaria la elezione di cittadinanza da parte di quest’ultimo entro un anno dal riconoscimento stesso)

4. Per adozione, sia che il minore straniero sia adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana, sia nel caso in cui l’adozione venga pronunciata all’estero e resa efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei Registri dello Stato Civile.

Se l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione, decorso un periodo di residenza legale in Italia di 5 anni successivamente all’adozione (vedi in Modalità d’acquisto a domanda: Naturalizzazione).

MODALITÀ D'ACQUISTO A DOMANDA


1. Dichiarazione di volontà dell’interessato

Se lo straniero è discendente da cittadino italiano per nascita (fino al 2° grado) può ottenere la cittadinanza se (in alternativa):

  • svolge il servizio militare nelle Forze Armate Italiane;
  • assume un impiego pubblico alle dipendenze dello Stato, anche all’estero;
  • risiede legalmente in Italia da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età.

Se lo straniero è nato sul territorio italiano può ottenere la cittadinanza se risiede legalmente ed ininterrottamente in Italia dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età.

2. Matrimonio con cittadino(a) italiano(a) ex. art. 5 Legge 91/92

I requisiti richiesti sono:

  • residenza legale in Italia per un periodo di almeno due anni dopo il matrimonio oppure tre anni di matrimonio se residenti all’estero. Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi;
  • validità del matrimonio;
  • assenza di condanne penali;
  • assenza di impedimenti connessi alla sicurezza nazionale.
     


3. Naturalizzazione

I requisiti sono:

  • dieci anni di residenza legale;
  • reddito sufficiente;
  • assenza di precedenti penali;
  • rinuncia alla cittadinanza d’origine (ove prevista).

Il numero di anni può essere abbreviato a:

  • tre anni di residenza legale per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano;
  • quattro anni di residenza legale per i cittadini di uno Stato appartenente alle Comunità Europee;
  • cinque anni di residenza legale per gli apolidi e i rifugiati, così come per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani;
  • sette anni di residenza legale per l’affiliato da cittadino italiano;
  • non è richiesto alcun periodo di residenza per gli stranieri che hanno prestato servizio allo Stato per un periodo di almeno cinque anni, anche all’estero.

La domanda di naturalizzazione va intestata al Presidente della Repubblica e presentata alla Prefettura della Provincia di residenza.

4. Riconoscimento possesso ininterrotto 

Le donne che hanno perso la cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con cittadino straniero possono presentare presso il Consolato una istanza de riconoscimento del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana, sulla base dell'efficacia retroattiva della Sentenza della Corte Costituzionale N.87 del 16.04.1975.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA RICHIESTA D’ACQUISTO DELLA CITTADINANZA

Documenti AUTOCERTIFICABILI:

  • Certificato Generale del Casellario Giudiziale (in bollo);
  • Certificato di Stato di famiglia (in bollo);
  • Certificato storico di residenza; se i Comuni di residenza legale sono stati più di uno, va presentato un certificato anagrafico storico per ogni Comune (in bollo);
  • Copia autenticata dei modelli 740 o 101 del triennio antecedente la domanda oppure certificazione rilasciata dal competente Ufficio delle Imposte Dirette circa le dichiarazioni dei redditi prodotte nel triennio immediatamente antecedente la presentazione della domanda.

Documenti NON AUTOCERTIFICABILI:

  • richiesta di acquisto della cittadinanza da compilarsi su un modello prestampato reperibile presso la Prefettura competente in relazione al luogo di residenza dell’interessato;
  • atto di nascita del Paese di origine completo di tutte le generalità; in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dalla Autorità Diplomatica o Consolare del Paese di origine, debitamente tradotta e legalizzata, nella quale vanno indicate le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita), nonché la paternità e la maternità del richiedente;
  • Certificato penale del Paese di origine e dei Paesi in cui si è risieduto (autocertificabile solo dai cittadini comunitari);
  • Autorizzazione alle competenti autorità del Paese di origine a rilasciare tutte le informazioni sul proprio conto che fossero richieste dalle Autorità Diplomatiche Italiane, da compilare su modello prestampato da ritirarsi presso la Prefettura;
  • Dichiarazione di rinuncia alla protezione dell’Autorità diplomatico consolare italiana nei confronti dell’Autorità del Paese di origine, da compilare su modello prestampato da ritirarsi in Prefettura (solo per richiedenti la cittadinanza per residenza in Italia).
  • Certificato di cittadinanza italiana del coniuge in bollo (solo per richiedenti la cittadinanza in seguito a matrimonio).

Dopo la presentazione della domanda, vengono richiesti dall’autorità competente altri documenti quali:

  • Certificato sui carichi pendenti, rilasciato dalla Procura della Repubblica presso la Pretura e il Tribunale competenti per territorio, in relazione alla località di residenza dell’interessato;
  • Dati relativi all’ingresso e al soggiorno dell’interessato.
  • Estratto dai registri di matrimonio del Comune italiano presso il quale è stato trascritto il relativo atto (solo per richiedenti la cittadinanza in seguito a matrimonio).

Il richiedente, per abbreviare l’iter del procedimento, può sempre esibire o inviare per via telematica copia, anche non autenticata, dei certificati in suo possesso.

Riacquisto della cittadinanza italiana in caso di perdita

In caso di perdita, la cittadinanza italiana può essere riacquistata:

Automaticamente

  • dopo un anno dalla data in cui è stata stabilita la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che entro lo stesso termine non vi si rinunci.

Con domanda

  • prestando effettivo servizio militare nelle Forze Armate Italiane;
  • assumendo, o avendo assunto, un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato anche all’estero;
  • presentando, per i residenti all’estero, presso l’Autorità Consolare italiana, una dichiarazione tesa al riacquisto della cittadinanza italiana e stabilendo, entro un anno dalla dichiarazione, la propria residenza in Italia;
  • mediante dichiarazione, da parte della cittadina italiana che ha perduto automaticamente la cittadinanza per matrimonio con uno straniero celebrato anteriormente al 1° gennaio 1948.

Informativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis o della sua acquisizione per naturalizzazione (artt. 5 e 7, nonché art. 9, comma 1, lettera c,e comma 2 della legge n. 91/1992) (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, art. 13)della legge n. 91/1992) (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, art. 13)

 

Ultimo aggiornamento 19/10/2018


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