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Pensioni

 

Pensioni

07/12/2016

CALENDARIO DI PAGAMENTO DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI AI TITOLARI RESIDENTI ALL'ESTERO

L'INPS ha fatto presente che, in base all'articolo 6 del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65, dal prossimo primo gennaio il pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e le indennita' di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonche' delle rendite vitalizie dell'INAIL sara' effettuato, invece che il primo giorno feriale di apertura delle banche (tecnicamente definito "bancabile", come avvenuto nel 2015 e 2016), il secondo giorno di apertura delle banche di ciascun mese.

Cio' comporta che il PAGAMENTO DELLA RATA DI GENNAIO 2017 AVVERA' IL GIORNO 3 GENNAIO 2017.  Se non saranno introdotte modifiche alla norma, ANCHE NEI MESI SUCCESSIVI IL PAGAMENTO AVVERA' IL SECONDO GIORNO "BANCABILE" DEL MESE.

 

 

 

LA SICUREZZA SOCIALE INTERNAZIONALE

Per "sicurezza sociale internazionale" si intende la protezione sociale dei cittadini di un Paese residenti abitualmente in un altro Paese, garantita attraverso una regolamentazione internazionale.
Nell’Unione Europea la protezione sociale,si realizza con l’applicazione dei Regolamenti UE di sicurezza sociale, immediatamente e direttamente applicabili nei 27 paesi che fanno parte attualmente dell’Unione.
Dal primo giugno 2002 tale normativa è stata estesa anche alla Confederazione Svizzera grazie ad un apposito accordo.
Nell’area extra-UE, la protezione sociale viene normalmente attuata attraverso Convenzioni bilaterali.


Paesi appartenenti all’Unione Europea, REGOLAMENTI

Dal primo maggio 2010 le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale dei 27 Stati membri dell’Unione europea, di cui ai regolamenti CEEn°1408 del 14 giugno 1971 e n.574 del 21 marzo 1972, sono state sostituite dalle norme di coordinamento del regolamento (CE) n°883 del 29 aprile 2004, come modificato dal regolamento (CE) n.988 del 16 settembre 2009, e dal regolamento di applicazione (CE) n.987 del 16 settembre 2009.
In casi determinati è previsto che si continuino ad applicare i regolamenti CEE n.1408/71 e 574/72.
I nuovi regolamenti non si applicano, invece:
- ai tre Paesi che hanno aderito all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (Accordo SEE): Islanda, Liechtenstein e Norvegia,
- alla Svizzera, alla quale la normativa comunitaria di sicurezza sociale era stata estesa, a decorrere dal 1°giugno 2002, in base all’Accordo stipulato tra la Confederazione elvetica e gli stati dell’Unione Europea.
Nei rapporti con tali stati continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nei regolamenti CEE n.1408/71 en.574/72.
           I regolamenti CEE n.1408/71 e n.574/72 continuano ad essere applicati anche ai cittadini degli Stati terzi alle condizioni previste dal regolamento (CE) n.859/2003.


Paesi extra-UE, CONVENZIONI INTERNAZIONI BILATERALI


Le convenzioni internazionali bilaterali sono accordi giuridici di diritto internazionale in virtù dei quali gli Stati contraenti si assumono l’obbligo di instaurare e coordinare un regime di assicurazioni sociali che abbia carattere di reciprocità e che garantisca la libera circolazione della manodopera sancendo:
- l’eguaglianza di trattamento in materia di sicurezza sociale tra tutti i cittadini degli Stati contraenti;
- l’assimilazione del territorio nel senso che le prestazioni previdenziali non possono subire modifiche per il fatto che il beneficiario risieda in uno Stato diverso da quello da cui percepisce la prestazione;
- la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini del diritto alla prestazione.
La totalizzazione dei periodi assicurativi viene ammessa a condizione che i lavoratori  abbiano un periodo minimo di assicurazione e contribuzione nel Paese che concede la pensione. Se i periodi assicurativi sono inferiori a tale periodo minimo, i contributi non sono comunque persi, ma vengano utilizzato dall’altro Stato.
Le pensioni in convenzione internazionale vengano riscosse mediante accordi stipulati tra l’INPS e i vari istituti bancari operanti all’estero.
I Paesi con cui l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale sono i seguenti: Argentina, Bosnia Erzegovina, Brasile, Canada, Croazia, Jersey e Isole del Canale, Macedonia, Principato di Monaco, Repubblica di Capoverde, San Marino, Slovenia, Serbia e Montenegro, U.S.A., Uruguay, Venezuela, Australia, Santa Sede, Svizzera, Tunisia, Israele e Libia.
Per quanto riguarda la Turchia, essa è legata all’Italia dalla Convenzione Europea , entrata in vigore il 12 aprile 1990.
Inoltre, le convenzioni con Cile, Filippine, Marocco e la Repubblica Ceca risultano firmate ma non ratificate.

Sono in vigore anche accordi parziali di sicurezza sociale:
• L’accordo Italo-messicano riguardante la trasferibilità delle pensioni;
• L’accordo con Israele riguardante esclusivamente i lavoratori temporaneamente distaccati, che rimangono però totalmente assoggettati alla legislazione del Paese di provenienza.


CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI TRATTATE IN REGIME DI CONVENZIONE
La totalizzazione dei periodi assicurativi viene ammessa a condizione che i lavoratori abbiano un periodo minimo di assicurazione e contribuzione nel Paese che concede la pensione. Se i periodi assicurativi sono inferiori a tale periodo minimo, i contributi non sono comunque persi, ma vengono utilizzati dall’altro Stato.

L’”integrazione al trattamento minimo" è quell’integrazione stabilita dalla legge, in aggiunta alla quota pensionistica spettante all’assicurato, affinchè tale quota raggiunga un "trattamento minimo".


ASPETTI FISCALI DELLE PENSIONI
Per quanto riguarda gli aspetti fiscali delle pensioni, l’Italia ha stipulato con numerosi Paesi apposite convenzioni per evitare la doppia imposizione fiscale che prevedono la detassazione della pensione nel Paese di erogazione e la tassazione nel solo Paese di residenza.

L’Italia ha stipulato convenzioni che prevedono la detassazione nel Paese di erogazione e la tassazione nel Paese di residenza con i seguenti Stati: Albania, Algeria, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaigian, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Corea del Sud, Costa D’Avorio, Croazia, Danimarca, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Estonia,Federazione Russa, Filippine, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Ghana,Giappone, Giordania, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Islanda,  Israele, Ex Jugoslavia (la convenzione si applica attualmente a Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro),  Kazakhistan, Kuwait, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malaysia, Malta, Marocco, Mauritius, Messico, Moldova, Mozambico, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo, Qatar, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Senegal, Singapore, Siria,Slovenia, Spagna, Sri Lanka, USA, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tanzania,Tailandia, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uganda,Ungheria, ex Unione Sovietica (i Paesi successori applicano la Convenzione salvo la stipula e l’entrata in vigore di una propria Convenzione), Uzbekistan,Venezuela, Vietnam, Zambia.


PAGAMENTO ALL’ESTERO DELLE PENSIONI
Per il pagamento delle pensioni(oltre 411 mila) agli aventi diritto residenti all’estero (in 131 paesi), l’INPS si avvale di un istituto di credito aggiudicatario di una gara d’appalto che viene rinnovata con cadenza triennale. La banca incaricata del servizio opera a sua volta tramite istituti di credito corrispondenti nelle diverse aree.
Le pensioni vengono pagate ai residenti all’estero ogni mese. Le pensioni di importo inferiore ad un limite stabilito per legge vengono pagate con periodicità semestrale come avviene per i pensionati in Italia. Il pagamento delle pensioni è in genere effettuato con accredito sul conto corrente del pensionato.
La banca incaricata dei pagamenti ha il compito di verificare annualmente l’esistenza in vita, l’indirizzo e la residenza del pensionato.
Il certificato di esistenza in vita è rilasciato  dall’Ufficio consolare previa presentazione dell’interessato presso lo stesso, ovvero previa presentazione di analoga documentazione rilasciata dalle autorità locali.


COLLEGAMENT INPS E UFFICI CONSOLARI
Al fine di rendere più pratica e agevole la trattazione delle pratiche, sono stati attivati collegamenti telematici tra l’INPS e gli Uffici Consolari all’estero. Pertanto gli assicurati che vivono all’estero, recandosi al Consolato, possono ottenere informazioni inerenti alla propria posizione presso l’INPS.

 

 

 

 

 

LA SICUREZZA SOCIALE

Informazioni sulle Pensioni e sulla Sicurezza Sociale - Cliccare qui

Numero di telefono diretto : 071 631076 
Indirizzo di posta elettronica :
charleroi.sociale@esteri.it

Per "sicurezza sociale" si intende quell’insieme di interventi finalizzati all’erogazione di beni e servizi in favore dei cittadini che si trovano in condizioni di bisogno; tali interventi vanno dalle cure gratuite agli indigenti, alla predisposizione e integrazione di organi ed istituti che assicurino ai cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi sociali per vivere il mantenimento e l’assistenza sociale, e, ai lavoratori, mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria.

La sicurezza sociale comprende:

  • l’assistenza sociale che assolve ad una generica funzione di tutela degli indigenti, tutela estesa a tutti i cittadini in ogni occasione di bisogno, nel limite della disponibilità dell’ente erogatore;
  • la previdenza sociale che assolve alla funzione specifica di tutela dei lavoratori.

I soggetti aventi diritto alla tutela sono:

  • i lavoratori subordinati e autonomi;
  • i dipendenti pubblici;
  • gli studenti;
  • i pensionati;
  • i familiari e superstiti dei soggetti di cui sopra.

Le prestazioni principali per quanto riguarda lavoratori dipendenti ed autonomi sono le seguenti:

1. PENSIONE DI VECCHIAIA   (Legge del 24.02.2012, n°14, art.24, commi 6 e 7)

Per l’accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici,  

2. PENSIONE ANTICIPATA :


Dal primo gennaio 2012 la pensione di anzianità contributiva non esiste più.. E’ stata sostituita dalla pensione anticipata.

Non bastano più i 40 anni di carriera.

I soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata ove in possesso delle seguenti anzianità contributive

3. ASSEGNO PRIVILEGIATO DI INVALIDITA’ PENSIONE PRIVILEGIATA DI INABILITA’ OD AI SUPERSTITI PER CAUSA DI SERVIZIO
L’articolo 6 del decreto in esame abroga tra l’altro l’istituto della pensione privilegiata.  Si rileva che la disposizione non è riferita ai trattamenti previdenziale del regime generale.   Pertanto l’assegno privilegiato di invalidità, la pensione privilegiata di inabilità ed ai superstiti per cause di servizio, disciplinati dall’articolo 6 della legge 12 giugno 1984 n°222 continueranno ad essere liquidati secondo le modalità già in vigore.

4. ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ

Prestazione economica erogata a domanda, a favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.
Spetta: ai lavoratori dipendenti, autonomi od iscritti ad alcuni fondi pensione sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria.
Requisiti: riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale ed almeno 260 contributi settimanali nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
Il titolare puo’ continuare a lavorare ma in tal caso l’assegno subisce dei tagli variabili secondo il reddito.
l’assegno ordinario di invalidità è trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia al compimento  dell’età  anagrafica prevista nelle singole gestioni assicurative della normativa in esame in presenza dei prescritti requisiti di assicurazione e contribuzione a condizione che gli interessati abbiano cessato il rapporto di lavoro dipendente.

5. PENSIONE DI INABILITÀ:
è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibile di svolgere qualsiasi attività lavorativa
i pensionati di inabilità possono presentare domanda per ottenere l’assegno per l’assistenza personale e continuativa.
SPETTA                                                                                                                                                                              Ai lavoratori dipendenti, autonomi o iscritti ai fondi pensioni sostitutive ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria .
REQUISITI
Assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale.  

Almeno 260 contributi settimanali di cui 156 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda
E’ inoltre richiesta:
La cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa, 
la cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori,  la cancellazione dagli albi professionali,  la rinuncia ai trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

6. PENSIONE AI SUPERSTITI:
E’ una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei familiari del:                       pensionato (pensione di reversibilità)  o del lavoratore (pensione indiretta)  che abbia maturato i requisiti amministrativi richiesti.                                                                                                                
I familiari che hanno diritto alla pensione sono:
• il coniuge superstite (anche separato, separato con addebito se aveva diritto agli alimenti,o divorziato se aveva  diritto all’assegno divorzile)
•  i figli che alla data della morte del lavoratore siano minori, studenti o inabili;
• i genitori che alla data della morte del lavoratore abbiano compiuto 65 anni, non siano titolari di pensione e siano a carico del deceduto;
• i nipoti minori se a totale carico degli ascendenti (nonno o nonna) alla data di morte dei medesimi
• in assenza di tali beneficiari, i genitori d’età non inferiore a 65 anni, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo,
• in mancanza dei sopraccitati beneficiari, ai fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili non titolari di pensione, che alla data della morte del lavoratore  siano a carico del deceduto.

 
7. L’ASSEGNO SOCIALE ha sostituito la PENSIONE SOCIALE il 01.01. 1996:  

E una prestazione di carattere assistenziale che prescinde del tutto dal pagamento dei contributi e spetta ai cittadini ultra sessantacinquenni, con residenza effettiva ed abituale in Italia, che si trovino in disagiate condizioni economiche. L’assegno non è esportabile all’estero, non è reversibile ai familiari superstiti e ha carattere di provvisorietà sulla base del reddito presunto.


Luogo:

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