Con l’ordinanza in oggetto, che produce effetti a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e sino al 7 ottobre 2020, sono state aggiornate le seguenti disposizioni in materia di prevenzione da Coronavirus:
- l'obbligo, per chi entra in territorio nazionale dopo aver soggiornato o transitato nelle regioni francesi a rischio (menzionate nell'ordinanza) nei quattordici giorni antecedenti, di sottoporsi - analogamente ai viaggiatori provenienti da Croazia, Grecia, Malta e Spagna- ad un test molecolare (tampone) nelle 72 ore antecedenti all'ingresso oppure entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale;
- l'inserimento della Bulgaria nell'elenco dei Paesi per i quali sono consentiti gli spostamenti senza necessita' di motivazione, quindi anche per turismo, e senza obbligo di isolamento al rientro (elenco B dell'allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020);
- l'inserimento della Serbia nell'elenco dei Paesi per i quali gli spostamenti sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (elenco E dell'allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020). Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo verso tale Paese e - all'ingresso in Italia - è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario.
ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE - 21 SETTEMBRE 2020
2020-09-22

Maeci