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Acquisto della Cittadinanza Italiana per “Beneficio di Legge” (figli minori nati all’estero) – Aggiornamenti 2026

Dal 1° gennaio 2026 la Legge di Bilancio ha introdotto modifiche importanti per l’acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge da parte dei figli minori stranieri nati all’estero da genitori italiani per nascita.

Chi può beneficiarne

I figli minorenni nati all’estero da genitori italiani che non trasmettono automaticamente la cittadinanza possono acquisire la cittadinanza italiana secondo due casi principali:

  1. Comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992
  2. Comma 1-ter dell’articolo 1 del decreto-legge n. 36/2025

Il minore che acquista la cittadinanza in questo modo non è cittadino per nascita (iure sanguinis), ma acquisisce la cittadinanza dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge, in base all’articolo 15 della legge n. 91/1992.

 

Per avvalersi di queste possibilità ISTANZA

Primo caso: Comma 1-bis, legge n. 91/1992

Per poter usufruire di questo beneficio, devono concorrere i seguenti presupposti:

  • Genitore cittadino per nascita: coloro che hanno acquisito la cittadinanza per naturalizzazione, matrimonio, riacquisto o ad altro titolo non possono avvalersi di questa opzione.
    • Dichiarazione di volontà: entrambi i genitori (o il tutore) devono presentare la dichiarazione di volontà di acquisto entro 3 anni dalla nascita del figlio (o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui è decisa l’adozione da parte di cittadino italiano durante la minore età del figlio; se la filiazione viene riconosciuta in momenti diversi, il termine decorre dal primo riconoscimento da parte del genitore cittadino per nascita).
    • La dichiarazione deve essere resa in presenza ad un ufficiale di stato civile. Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui è presentata la dichiarazione del secondo genitore.
    • Se un genitore è deceduto o la filiazione riguarda un solo genitore, sarà sufficiente la dichiarazione del genitore presente.

Residenza in Italia: se il minore è residente in Italia, la dichiarazione può essere presentata anche dopo il termine sopra indicato, purché la residenza duri almeno due anni continuativi dopo la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza presentata dai genitori.

 

Secondo caso: Comma 1-ter, decreto-legge n. 36/2025

Questa possibilità riguarda coloro che soddisfano tutti i requisiti sottoelencati:

  • erano minorenni alla data del 24 maggio 2025 (data di entrata in vigore della L. 74/2025);
  • sono figli di cittadini italiani per nascita, la cui cittadinanza è stata riconosciuta a seguito di domanda presentata entro le 23:59 del 27 marzo 2025 (oppure con appuntamento offerto entro tale data), in base all’articolo 3-bis, lettere a), a-bis) e b), della legge n. 91/1992;
  • i genitori presentano una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro il 31 maggio 2026. Se il minore compie 18 anni prima di tale data, la dichiarazione dovrà essere presentata personalmente dal diretto interessato entro il 31 maggio 2026.

Richiesta di appuntamento

Le dichiarazioni di acquisto di cittadinanza per beneficio di legge si effettuano in Consolato previo appuntamento, che sarà fissato solo dopo l’invio per posta cartacea della necessaria documentazione e la verifica delle condizioni sopra indicate.

Per richiedere l’appuntamento:

ISTANZA ex Comma 1-bis, legge n. 91/1992

ISTANZA ex Comma 1-ter, decreto-legge n. 36/2025

Costi e modalità di pagamento

Novità 2026:

  • La procedura è gratuita: non è più richiesto il contributo di €250 previsto dall’articolo 9-bis della legge n. 91/1992 per pratiche presentate successivamente al 1° gennaio 2026.

Estremi del bonifico bancario per pratiche precedenti al 2026:

Euro 250

“Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”

Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.

Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020

Causale del versamento: Acquisto cittadinanza a seguito di dichiarazione ex art. 9-bis L. 91/1992 e nome e cognome del richiedente

Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)

Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)

Rinuncia alla cittadinanza

Una volta raggiunta la maggiore età, il cittadino per beneficio di legge può fare rinuncia alla cittadinanza italiana, purché non risulti apolide.