La legge n. 74 del 23 maggio 2025 ha riaperto i termini per il riacquisto della cittadinanza a favore degli ex cittadini italiani nati in Italia o che siano stati residenti in Italia per almeno due anni continuativi e che abbiano perso la cittadinanza non oltre il 15 agosto 1992 in applicazione dell’articolo 8, nn. 1 e 2, o dell’articolo 12 della legge n. 555 del 1912 (naturalizzazione in uno Stato estero, rinuncia alla cittadinanza a seguito dell’involontario acquisto di una cittadinanza straniera, figli minori conviventi del genitore che ha perso la cittadinanza).
La procedura non si applica a coloro che hanno perso la cittadinanza italiana dopo il 15 agosto 1992, inclusi i casi di perdita derivante dall’applicazione della Convenzione di Strasburgo del 1963, né a chi vi abbia rinunciato o l’abbia perduta per altre cause a decorrere dal 16 agosto 1992. Per tali fattispecie, l’unica possibilità di riacquisto resta quella prevista dall’articolo 13 della legge n. 91 del 1992.
Le dichiarazioni di riacquisto potranno essere presentate tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027.
L’interessato al riacquisto deve presentare:
- Valido documento di identità emesso dall’Autorità del Paese di attuale cittadinanza;
- Certificato di nascita: se nato all’estero, dovrà essere presentato nelle forme previste per la trascrizione in Italia, legalizzato e tradotto;
- Per i nati all’estero, certificato storico di residenza rilasciato dal Comune italiano competente;
- Certificato storico di cittadinanza;
- Documentazione che dimostri la causa e la data della perdita della cittadinanza (si dovrà dimostrare l’acquisto della cittadinanza straniera e, nei casi previsti, la rinuncia a quella italiana: certificato di naturalizzazione oppure, se previsto dalla prassi locale, certificato di nascita corredato della certificazione di cittadinanza e del titolo al quale essa è acquisita; la documentazione emessa da Autorità straniere dovrà essere opportunamente legalizzata e tradotta).
Per le dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza italiana è richiesto un contributo di €250, versato presso l’Ufficio consolare.
La dichiarazione deve essere resa dall’interessato personalmente.
In base all’articolo 15 della legge n. 91/1992, l’interessato non riacquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si rende la dichiarazione.