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Naturalizzazione per matrimonio

TERMINI DI LEGGE

Ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91 del 5/2/1992 (e successive modifiche), il coniuge di cittadino italiano può presentare istanza per la concessione della cittadinanza italiana dopo tre anni dalla data del matrimonio (se residente all’estero) oppure dopo tre anni dalla data di acquisto o riacquisto della cittadinanza italiana (da parte del coniuge italiano).

Questi termini sono ridotti della metà (ossia 18 mesi) in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

L’art. 14, comma 1, lett. c) del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132, ha fissato in 48 mesi il termine di definizione per i procedimenti di cittadinanza in corso alla data del 5 ottobre 2018, quindi anche per le domande presentate prima di quella data e non ancora definite.

Successivamente, l’art. 4, comma 5 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173 ha stabilito il nuovo termine di 24 mesi prorogabili fino al massimo di 36 mesi solo per le istanze presentate dal 20.12.2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione) in poi.

 

REQUISITI

Ai sensi della vigente normativa, al momento dell’adozione del provvedimento di conferimento della cittadinanza italiana:

  • Non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.
  • E’ indispensabile che l’atto di matrimonio dei coniugi sia stato trascritto nei registri di stato civile del Comune italiano. È pertanto consigliabile, prima di presentare la domanda, chiedere in Italia un estratto per riassunto dell’atto di matrimonio. Il richiedente dovrà indirizzare la domanda alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente.
  • Il coniuge/parte dell’unione civile di nazionalità italiana deve essere residente, regolarmente iscritto all’AIRE della circoscrizione consolare di competenza e convivente allo stesso indirizzo del richiedente la cittadinanza.

 

COME PRESENTARE LA DOMANDA 

Dal 1° agosto 2015 la domanda di cittadinanza può essere presentata esclusivamente online attraverso una procedura messa a punto dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione – direzione centrale per i Diritti civili, la Cittadinanza e le Minoranze.

I primi due passaggi sono i seguenti:

  1. Registrarsi sul Portale Servizi del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione;
  1. Compilare la domanda (modello AE) utilizzando le credenziali d’accesso ricevute.

 

IMPORTANTI ACCORGIMENTI

  • Prima dell’invio della domanda, una volta in possesso di tutta la documentazione necessaria che sarà sotto esposta, è vivamente consigliato contattarci a charleroi.cittadinanza@esteri.it, comunicando un proprio recapito telefonico, al fine di fissare un appuntamento per la verifica documentale e le eventuali legalizzazioni.
  • Il richiedente è tenuto a registrare i propri dati con la massima attenzione, verificando che quelli presenti su tutti i documenti siano concordanti e che vi sia l’esatta indicazione del Comune di nascita. Una volta registrati, infatti, i dati non potranno essere modificati e, in caso di errore, la domanda verrà rifiutata e occorrerà procedere ad una nuova registrazione con altro indirizzo e-mail.

In particolare:

In fase di registrazione, non andranno riportati caratteri o segni speciali (per esempio la cediglia, accenti acuti o gravi all’interno della parola, accenti circonflessi, ecc.). Sarà possibile inserire solo l’accento sull’ultima lettera utilizzando l’apostrofo, qualora ci sia anche nella lingua di origine.

In fase di compilazione del modello (AE) di domanda, vanno inseriti COGNOME-NOME-DATA E LUOGO DI NASCITA così come indicati nell’atto di nascita. Le donne devono inserire il cognome da nubile SALVO CHE sull’atto di nascita sia stato annotato il nuovo cognome assunto dopo il matrimonio. Le donne il cui nome sull’atto di nascita è composto anche dal patronimico DOVRANNO presentare la domanda online con nome + patronimico, salvo diversamente specificato in nota a margine dell’atto di nascita o matrimonio.

  • I certificati da allegare alla domanda hanno una validità di 6 mesi dalla data del rilascio. Per il certificato penale questa regola vale, oltre che per la traduzione, anche per l’originale. L’atto di nascita ha invece una validità illimitata purché non siano intervenute modifiche in analogia a quanto disposto dall’art. 42 del D.P.R. 445/2000: in caso contrario o in caso di dubbi, presentare un atto di nascita con validità di non oltre sei mesi dal rilascio da parte del Paese in cui si è nati.

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

  • ESTRATTO PER RIASSUNTO DELL’ATTO DI MATRIMONIO

Rilasciato dal Comune italiano dove il matrimonio è stato trascritto o celebrato.

  • CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA

Tale certificato non deve essere inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER).

Le certificazioni ammesse sono esclusivamente le seguenti:

  • PLIDA della Società Dante Alighieri
  • CertIt dell’Università Roma Tre
  • CILS dell’Università per stranieri di Siena
  • CELI dell’Università per stranieri di Perugia
  • Co.L dell’Università per stranieri di Reggio Calabria

Altre certificazioni provenienti dai suddetti Enti o da altre istituzioni non sono idonee e non potranno essere accettate.

L’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles, unica sede autorizzata in Belgio, offre la possibilità di ottenere la Certificazione di conoscenza della lingua italiana (CELI) presso l’Università per Stranieri di Perugia. L’esame CELI si svolge ogni anno nei mesi di giugno e novembre presso l’Istituto.

 

NON sono, invece, tenuti alla presentazione di tale certificato:

  • Gli stranieri (anche se residenti all’estero) che abbiano sottoscritto l’Accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 286/1998 Testo Unico Immigrazione.
  • I titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE (o CE) di cui all’articolo 9 del medesimo Testo Unico (anche se residenti all’estero), solo se rilasciato dalle Autorità italiane. I permessi di soggiorno per motivi familiari o quelli emessi da altri Stati non sono idonei.
  • Coloro che abbiano conseguito un titolo di studio emesso da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e/o dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.
  • ATTO DI NASCITA

L’atto di nascita deve essere completo delle generalità dei genitori (incluse paternità e maternità).

In che formato va presentato l’atto di nascita?

a) se il Paese di nascita ha firmato la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961:

  • atto originale con Apostille + traduzione in italiano con Apostille

b) se il Paese di nascita NON ha firmato la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961:

  • atto originale con legalizzazione della Rappresentanza italiana nel paese di rilascio + traduzione in italiano con legalizzazione della Rappresentanza italiana nel paese di rilascio

c) per i cittadini belgi:

  • Estratto dell’atto di nascita plurilingue (sur formulaire internationale), rilasciato in applicazione della Convenzione n° 16 firmata a Vienna l’8 settembre 1976, che non necessita di legalizzazione né di traduzione.

 

  • CERTIFICATO PENALE DEL PAESE DI NASCITA, SE DIVERSO DALL’ITALIA, E DI TUTTI I PAESI TERZI DI RESIDENZA

Il richiedente che è vissuto in Italia NON deve presentare alcun certificato penale italiano.

Sarà necessario produrre i certificati penali solamente a partire dal 14° anno di età, tranne se il richiedente abbia acquisito e conservato la cittadinanza del paese di nascita pur non avendovi mai risieduto.

 

  • CERTIFICATO PENALE DEL BELGIO – EXTRAIT DU CASIER JUDICIAIRE CENTRAL

Tale certificato va richiesto al Comune belga di residenza e deve essere munito di traduzione. La traduzione deve essere eseguita da un traduttore giurato la cui firma sia stata depositata presso questo Consolato Generale.

La successiva legalizzazione della firma del traduttore è un servizio erogato a pagamento da questo Consolato Generale prima dell’invio della domanda online (rivolgersi a charleroi.cittadinanza@esteri.it).

 

  • COPIA CONFORME DEL PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’

E’ sufficiente inviare la copia delle sole pagine riportanti: i dati personali, la foto, la firma e le date di rilascio e scadenza. La copia conforme è un servizio erogato a pagamento da questo Consolato Generale.

 

  • FOTOCOPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO BELGA IN CORSO DI VALIDITA’

Pregasi di inviare la fotocopia sia fronte sia retro.

 

  • RICEVUTA DEL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI EURO 250,00

Il contributo di 250€ a favore del Ministero dell’Interno può essere pagato più agevolmente durante la compilazione della domanda tramite PagoPa o in alternativa tramite bonifico sul conto corrente indicato dal Ministero dell’Interno (ricevuta da inserire nella domanda online) con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico:

“Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”

Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.

Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020

Causale del versamento: Richiesta cittadinanza per matrimonio ex art. 5 L. 91/1992 e nome e cognome del richiedente

Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)

Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)

Il richiedente che, in caso di rifiuto dell’istanza, voglia ripresentare la domanda potrà recuperare automaticamente il pagamento già effettuato.

 

ATTENZIONE

  • Per conoscere la forma richiesta per ciascun certificato (apostille o legalizzazione dell’autorità diplomatico/consolare italiana presente nel Paese di provenienza degli atti), consultare la SUPERTABELLA, ovvero  la  guida alla presentazione degli atti e documenti esteri e alle procedure per il loro riconoscimento.

 

PROCEDURA A SEGUITO DELL’INVIO DELLA DOMANDA

Una volta compilata la domanda e inserita tutta la documentazione sopra indicata, sarà generato un documento riepilogativo e la ricevuta d’invio, con l’assegnazione di un numero di pratica provvisorio (BEL000…).

Questo Consolato Generale sarà automaticamente informato della presentazione della domanda e procederà alle necessarie verifiche. Il richiedente riceverà quindi, o tramite il nostro Ufficio Cittadinanza o direttamente consultando il portale dedicato, una comunicazione relativa all’accettazione o all’accettazione con riserva (richiesta di eventuali integrazioni), oppure al rifiuto della domanda stessa.

 

IN CASO DI ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA

Successivamente all’accettazione della domanda, il richiedente sarà convocato, con il coniuge cittadino italiano, da questo Consolato Generale al quale dovrà consegnare, il giorno dell’appuntamento:

  • tutta la documentazione in originale, già trasmessa per via telematica;
  • una “composition de ménage récente”, che non necessita di traduzione in italiano;
  • copia di un documento d’identità del coniuge italiano e del permesso di soggiorno del richiedente.

Nella medesima occasione, verranno effettuati presso il Consolato Generale anche i seguenti pagamenti:

  • Euro 20,00 per l’autentica di firma sulla domanda di cittadinanza,
  • Euro 24,00 per la legalizzazione della firma del traduttore sul casellario giudiziale,
  • Euro 10,00 per la copia conforme del passaporto.

Per ulteriori dettagli o chiarimenti, contattarci all’indirizzo e-mail charleroi.cittadinanza@esteri.it, comunicando anche un recapito telefonico.