Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Patenti di guida

Per guidare all’estero i cittadini italiani sono soggetti a regole differenti a seconda che si rechino in Paesi appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo (SEE) per periodi di breve soggiorno o per stabilirvi la propria residenza:

  • Se vi recate per brevi periodi in uno stato membro della UE o aderente al SEE potete circolare utilizzando la patente di guida italiana in quanto, in base alla Direttiva comunitaria 2006/126/CE del 20 dicembre 2006, gli Stati membri dell’UE e quelli aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) riconoscono le patenti di guida rilasciate dalle rispettive Autorità.
  • Se invece stabilite la vostra residenza in un Paese dell’UE/SEE avete tre possibilità: 1. convertire (è una facoltà, non un obbligo) la patente di guida italiana in una equipollente del Paese di residenza; 2. conservare la propria patente facendola riconoscere dalle Autorità dello Stato in cui risiedete (laddove previsto dalla normativa locale); 3. conservare la patente originaria senza fare alcunché. In quest’ultimo caso si potrebbero però verificare inconvenienti o ritardi in sede di rilascio del duplicato per smarrimento, furto o distruzione del documento, essendo necessario richiedere notizie allo Stato che ha inizialmente rilasciato la patente.
    Sia per richiedere la conversione (che consiste nel rilascio di una nuova patente) che il riconoscimento la patente deve essere in corso di validità. E’ possibile rinnovare la propria patente italiana rivolgendosi esclusivamente alle Autorità locali (v. Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 30 del 21 maggio 1999).
Approfondimenti
  • Per maggiori dettagli - indirizzo e-mail :

    charleroi.notarile@esteri.it