Quadro normativo
Questa sezione riguarda esclusivamente i cittadini stranieri maggiorenni che, essendo discendenti di cittadini italiani, intendono chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Per i minorenni, si rimanda alla sezione relativa alla trascrizione dell’atto di nascita presso il Comune italiano, secondo le nuove disposizioni di legge.
La cittadinanza italiana è regolata dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 91, modificata dal Decreto-Legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2025, n. 74 (G.U. n. 118 del 23 maggio 2025). La normativa stabilisce limitazioni nella trasmissione della cittadinanza italiana.
Secondo il nuovo regime normativo, i maggiorenni nati all’estero e in possesso di altra/e nazionalità possono essere riconosciuti cittadini italiani dalla nascita alle seguenti condizioni:
- un genitore (anche adottivo) o un nonno del richiedente possiede – o possedeva al momento della morte – esclusivamente la cittadinanza italiana e non vi è stata interruzione nella trasmissione della cittadinanza da una generazione all’altra
oppure
- un genitore (anche adottivo) cittadino italiano è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio
Si ricorda inoltre che sono altresì cittadini italiani dalla nascita anche le persone che ricadono nelle seguenti categorie:
- persone la cui cittadinanza italiana è riconosciuta in via amministrativa sulla base di domanda corredata della necessaria documentazione presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025;
- persone la cui cittadinanza italiana è riconosciuta in via amministrativa sulla base di domanda corredata della necessaria documentazione presentata nel giorno indicato da appuntamento comunicato all’interessato entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025;
- persone la cui cittadinanza italiana è in corso di accertamento giudiziale, a seguito di domanda presentata entro il 27 marzo 2025.
Questi ultimi hanno diritto a richiedere, a determinate condizioni, il riconoscimento della cittadinanza per beneficio di legge (ex comma 1-ter dell’articolo 1 del decreto-legge n. 36/2025) a favore dei figli minori entro il 31 maggio 2029 Mettere iperlink a questa pagina Acquisto della Cittadinanza Italiana per “Beneficio di Legge” (figli minori nati all’estero) – Aggiornamenti 2026 – Consolato Generale d’Italia Charleroi
Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata su appuntamento (charleroi.cittadinanza@esteri.it) presso il Consolato Generale d’Italia in Charleroi. Il giorno dell’appuntamento, l’interessato dovrà presentarsi di persona con:
- Istanza compilata
- Documentazione completa richiesta nell’istanza.
Tutti i certificati devono essere presentati in originale e saranno trattenuti agli atti.
I documenti rilasciati da autorità straniere devono essere:
- Legalizzati o muniti di Apostille (per i Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja), salvo esenzioni da accordi internazionali;
- Accompagnati da traduzione giurata in lingua italiana.
Gli atti pubblici rilasciati da autorità belghe sono esenti da legalizzazione o qualsiasi altra formalità equivalente (apostille) in base alla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 (ratificata dall’Italia con Legge 24 aprile 1990, n.106).
Per le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana di persone maggiorenni ricevute nel 2026, il termine per la conclusione dei procedimenti è di trentasei mesi (e non più 730 giorni).
Costi
L’istanza è soggetta al pagamento di una tariffa consolare di € 600, indipendentemente dall’esito della pratica (art. 5-bis, co. 1, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in L. 23 giugno 2014, n. 89).