Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore nell’ordinamento italiano la Legge 20 maggio 2016, n. 76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.
La legge disciplina, da un lato, il legame fra due persone dello stesso sesso, denominato “unione civile” e, dall’altro, la convivenza di fatto tra due persone dello stesso sesso o di sesso diverso.
Unioni civili
TRASCRIZIONE IN ITALIA DI PROVVEDIMENTO STRANIERO GIA’ ESISTENTE
In analogia a quanto previsto per gli altri atti di stato civile, la medesima norma pone a carico del cittadino, che all’estero abbia già contratto matrimonio secondo la legge locale (anche prima dell’entrata in vigore della legge 76/2016), l’obbligo di far pervenire all’Ufficio consolare competente per residenza il relativo atto, ai fini della trascrizione in Italia nel registro provvisorio delle unioni civili.
Per i cittadini intenzionati a contrarre matrimonio in Belgio, secondo la legge locale, la norma citata abilita gli Uffici consolari, previo svolgimento delle verifiche prescritte, al rilascio di un attestato di nulla osta a contrarre unione con persona dello stesso sesso secondo la legge locale. Resta fermo anche in questo caso il successivo obbligo dell’interessato di far pervenire il relativo atto di matrimonio, ai fini della trascrizione in Italia (con le modalità già richiamate) dell’unione civile.
COSTITUZIONE DI UNIONE CIVILE PRESSO QUESTO CONSOLATO GENERALE
Il cittadino italiano residente in questa circoscrizione consolare ed iscritto all’A.I.R.E. può presentare richiesta tramite email a charleroi.matrimoni@esteri.it di costituzione di unione civile tra persone dello stesso sesso, di cui almeno una in possesso di cittadinanza italiana.
Ai sensi della Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, l’autorità consolare italiana può svolgere le funzioni di Ufficiale dello Stato civile in quanto non ostino le leggi e i regolamenti dello Stato di accreditamento. Pertanto, non sempre è possibile procedere alla costituzione di unioni civili all’estero.
Le unioni civili costituite presso l’Ufficio consolare italiano sono trascritte nei registri dello stato civile del Comune di iscrizione AIRE del cittadino italiano.
I matrimoni contratti secondo la legge belga tra persone dello stesso sesso saranno trascritti in Italia come “unioni civili”.
REGIME PATRIMONIALE DEI BENI
Contestualmente alla costituzione dell’unione civile, le due parti possono eventualmente rendere le dichiarazioni relative alla scelta del cognome comune e/o al regime patrimoniale dei beni. Gli aspetti patrimoniali relativi alle unioni civili o alle convivenze di fatto possono essere regolati da un apposito contratto che potrà essere stipulato preso un notaio locale. Tale contratto, così come le sue eventuali modifiche o la sua rescissione, va notificato all’autorità consolare competente per residenza, inviandone copia conforme all’originale con relativa traduzione effettuata da un traduttore giurato per la successiva trasmissione al/i Comune/i di iscrizione AIRE.
SCIOGLIMENTO DI UNIONE CIVILE
Le cause di scioglimento delle unioni civili sono previste dalla citata Legge 20 maggio 2016, n. 76. Si attira l’attenzione sulla possibilità delle parti di richiedere, anche disgiuntamente, lo scioglimento dell’unione civile con una manifestazione di volontà davanti all’Ufficiale di Stato civile del Comune di residenza di una delle parti, o del Comune presso cui è iscritta o trascritta la dichiarazione costitutiva dell’unione civile. Nessuna competenza è pertanto individuabile in capo agli Uffici consolari per quanto attiene questa materia.
Convivenze di fatto
NATURA GIURIDICA
La convivenza di fatto regolata dalla Legge n. 76/2016 ha una natura diversa dalle unioni civili e non modifica lo stato civile delle parti, che continuano pertanto ad essere “nubile”/”celibe”, ma è disciplinata esclusivamente nell’ambito dell’ordinamento anagrafico.
CONSOLATO GENERALE E COMUNE: RISPETTIVE COMPETENZE
Il cittadino italiano residente all’estero può dichiarare la “convivenza di fatto” con persona dello stesso sesso o di sesso diverso residente allo stesso indirizzo estero presso l’Ufficio consolare competente per residenza.
In seguito alla trasmissione della dichiarazione di “convivenza di fatto”, il Comune italiano potrà rilasciare una certificazione di istituzione di famiglia anagrafica.
CONTRATTO DI CONVIVENZA
Presso l’Ufficio consolare il cittadino italiano residente all’estero può stipulare il “contratto di convivenza” previsto dal comma 50 della legge n. 76/2016 o chiedere l’autenticazione delle sottoscrizioni in calce al contratto stesso. Il contratto di convivenza ha contenuto esclusivamente patrimoniale ed è regolato dalla legge italiana solo se i contraenti sono entrambi cittadini italiani o risiedono in Italia; se i due contraenti hanno diversa nazionalità e risiedono in un Paese estero, la legge applicabile sarà quella di tale Paese.
SCIOGLIMENTO DI CONVIVENZA DI FATTO
Le cause di scioglimento delle convivenze di fatto sono previste dalla Legge n. 76/2016. La fine della convivenza deve essere comunicata all’Ufficio consolare dal cittadino italiano per la registrazione nel fascicolo personale e le comunicazioni di competenza in Italia. In caso di decisione di scioglimento unilaterale, l’Ufficio consolare è tenuto a notificare all’altra parte convivente all’ultimo indirizzo noto.
Per maggiori dettagli, si invita a contattare questo Consolato Generale ai seguenti indirizzi email:
- charleroi.matrimoni@esteri.it – per questioni attinenti le procedure da seguire;
- consgencharleroi.certificati@esteri.it – per questioni attinenti il rilascio di certificati.