Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, è stato convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2025, n. 74 (vigente dal 24 maggio 2025) che ha riformato la legge 5 febbraio 1992, n. 91, il cui testo è disponibile al seguente link.
FIGLI MINORENNI NATI ALL’ESTERO
La nuova normativa (in particolare l’articolo 3-bis della legge n. 91/1992) limita la trasmissione automatica della cittadinanza e si applica anche alle richieste di trascrizione dell’atto di nascita del figlio minorenne nato all’estero da un cittadino italiano (equivalendo queste ultime a richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana).
- La cittadinanza italiana non è più automatica per i nati all’estero;
- Assumono rilievo elementi che dimostrano un legame effettivo con l’Italia, tra cui:
- la residenza in Italia del genitore;
- il possesso esclusivo della cittadinanza italiana da parte dell’ascendente (genitore o nonno/a).
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Quando il minore è cittadino italiano dalla nascita?
Ai sensi della normativa vigente – art. 3-bis della legge n. 91/1992, lettere c) e d) – il minore nato all’estero è cittadino italiano se ricorre uno dei seguenti casi:
CASO 1) Genitore esclusivamente cittadino italiano
Il genitore (o adottante) possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana al momento della nascita del figlio.
CASO 2) Residenza del genitore in Italia
Il genitore ha risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi dopo l’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita (o adozione) del figlio.
CASO 3) Nonno/a esclusivamente cittadino/a italiano/a
Un nonno o una nonna possiede (o possedeva al momento del decesso) esclusivamente la cittadinanza italiana.
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Come presentare la domanda?
Le domande devono essere inviate per posta ordinaria al Consulat Général d’Italie – rue Willy Ernst 23 – 6000 Charleroi corredate dei seguenti documenti:
- Composition de ménage nella quale appare il minore;
- Copia documenti d’identità belgi e italiani di tutti i componenti del nucleo familiare;
- Certificat de résidence historique a nome del genitore italiano;
- Acte de naissance de l’enfant sul formulario internazionale secondo la Convenzione di Vienna (modèle 16);
- Se i genitori erano sposati alla nascita: acte de mariage sul formulario internazionale secondo la Convenzione di Vienna (modèle 16);
- Se i genitori NON erano sposati alla nascita:
- Acte de reconnaissance (copia, non “l’extrait”);
- Traduzione dell’atto da un traduttore giurato (vedere elenco traduttori);
- Modulo di richiesta di trascrizione della nascita del minore (PDF);
- Documentazione che dimostri il caso specifico a cui si riferisce la domanda (CASO 1, 2 o 3).
IMPORTANTE:
- il Consolato Generale si riserva di richiedere eventuale documentazione integrativa.
- Si raccomanda di presentare la domanda completa in ogni sua parte. Domande incomplete possono comportare ritardi o rigetti.
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Disciplina transitoria (domande presentate prima del 27 marzo 2025)
In base all’art. 3-bis della legge n. 91/1992, lettere a), a-bis) e b) le domande presentate entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025 (ora italiana) seguono la normativa precedente, purché corredate della documentazione necessaria. Sono valide se:
- Consegnate allo sportello entro tale termine;
- Spedite per posta tracciata con data e ora antecedenti;
- Spedite senza tracciamento ma pervenute all’Ufficio consolare entro il termine sopra indicato.
- Se l’appuntamento era già stato fissato e confermato via e-mail dall’Ufficio consolare entro tale termine, anche queste domande seguono la normativa previgente.
In ogni altra circostanza si applica la nuova normativa.
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Acquisto della Cittadinanza Italiana per “Beneficio di Legge”
Se il minore nato all’estero, figlio di cittadino italiano iure sanguinis, non rientra nei CASI 1, 2 o 3, esiste la possibilità di acquisire la cittadinanza italiana a certe condizioni, cosiddetto: “BENEFICIO DI LEGGE” (cliccare per accedere alla pagina dedicata).
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Istruttoria e tempi
Se dall’esame della documentazione prodotta e dalle verifiche effettuate emergono elementi che ostano all’accoglimento dell’istanza, viene inviato all’interessato/a un preavviso di rigetto (art. 10-bis Legge 241/1990). Il richiedente ha 10 giorni di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione per presentare per iscritto eventuali osservazioni e/o documentazione integrativa.
Se l’istruttoria termina positivamente:
- il Consolato trasmette l’atto al Comune italiano competente;
- i genitori ricevono una notifica via email/PEC;
- il Comune registra l’atto di nascita.
La procedura è gratuita per i figli minorenni.