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Organismi Rappresentativi degli Italiani all’Estero

Il CGIE e i COMITES sono gli organismi rappresentativi degli italiani all’estero.

CGIE (Consiglio generale degli italiani all’estero)

Istituito con legge 6 novembre 1989, n. 368, il CGIE è l’organismo di rappresentanza delle comunità italiane all’estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano le comunità italiane all’estero (art. 1, comma 1-bis della legge n. 368/1989).

Il CGIE, in aderenza ai principi affermati dagli articoli 3 e 35 della Costituzione, ha il fine di promuovere e agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunità italiane all’estero e dei loro singoli componenti, di rafforzare il collegamento di tali comunità con la vita politica, culturale, economica e sociale dell’Italia, di assicurare la più efficace tutela dei diritti degli italiani all’estero e di facilitarne il mantenimento dell’identità culturale e linguistica, l’integrazione nelle società di accoglimento e la partecipazione alla vita delle comunità locali, nonché di facilitare il coinvolgimento delle comunità italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attività di cooperazione allo sviluppo e di collaborazione nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l’Istituto nazionale per il commercio estero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell’imprenditoria italiana (art. 1, comma 2 della legge n. 368/1989).

Ha sede presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. È presieduto dal Ministro per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale ed è composto da 63 membri dei quali 43 in rappresentanza delle comunità italiane all’estero e 20 nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.  I membri rimangono in carica per una durata equivalente a quella prevista per i membri dei COMITES.

I 43 membri rappresentanti le comunità italiane all’estero sono eletti da un’assemblea formata per ciascun Paese dai componenti dei COMITES regolarmente costituiti e da rappresentanti delle associazioni delle comunità italiane iscritte in apposito registro presso la Rappresentanza diplomatica o consolare. Essi devono risiedere da almeno tre anni nel rispettivo Paese, aver raggiunto la maggiore età ed essere in possesso della cittadinanza italiana.

 

Sito web CGIE

 

Normativa di riferimento

Legge 6 novembre 1989, n. 368.  Istituzione del Consiglio generale degli italiani all’estero.

D.P.R. 14 settembre 1998, n. 329.  Regolamento recante norme sull’organizzazione del Consiglio generale degli italiani all’estero.

 

 

COMITES (Comitati degli italiani all’estero)

Istituiti con legge 23 ottobre 2003, n. 286, i COMITES sono organi di rappresentanza degli italiani all’estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari.

In ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila cittadini italiani iscritti nell’elenco aggiornato di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è istituito un Comitato degli italiani all’estero (COMITES).  In casi particolari, tenuto conto delle dimensioni della circoscrizione consolare, della presenza di consistenti nuclei di cittadini italiani e di cittadini stranieri di origine italiana, e quando le condizioni locali lo richiedono, sono istituiti più comitati all’interno della medesima circoscrizione consolare operanti nei rispettivi ambiti territoriali di competenza delimitati dal decreto ministeriale istitutivo (art. 1 legge n. 286/2003).

Ciascun Comitato, anche attraverso studi e ricerche, contribuisce ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunità di riferimento e può presentare contributi alla rappresentanza diplomatico-consolare utili alla definizione del quadro programmatico degli interventi nel Paese in cui opera.  A tale fine ciascun Comitato promuove, in collaborazione con l’autorità consolare, con le regioni e con le autonomie locali, nonché con enti, associazioni e comitati operanti nell’ambito della circoscrizione consolare, opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all’assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero della comunità italiana residente nella circoscrizione  Ciascun Comitato opera per la realizzazione di tali iniziative  (art. 2, comma 1 legge n. 286/2003).

Possono essere eletti membri di ciascun Comitato i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate, purché iscritti nell’elenco aggiornato di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative.  La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista.  I membri del Comitato restano in carica cinque anni e sono rieleggibili solo per un periodo massimo di due mandati consecutivi.

Hanno diritto di voto per l’elezione del Comitato i cittadini italiani iscritti nel sopra citato elenco aggiornato di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che sono residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che sono elettori ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni (art. 13, comma 1, legge 23 ottobre 2003, n. 286).

Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana, possono far parte del Comitato, per cooptazione, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il Comitato eletto.  Essi vengono eletti a scrutinio segreto dai componenti del Comitato eletto tra i cittadini stranieri di origine italiana designati dalle associazioni delle comunità italiane che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte nell’albo dell’autorità consolare (art. 7 legge n. 286/2003).

Normativa di riferimento

Legge 23 ottobre 2003, n. 286.  Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all’estero.

D.P.R. 29 dicembre 2003, n. 395.  Regolamento di attuazione della legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante disciplina di Comitati degli italiani all’estero.

Circolare MAECI (Direzione Generale per gli italiani all’estero e le Politiche Migratorie) n. 2 del 28 luglio 2020.