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Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE)

Le domande di iscrizione all’A.I.R.E. si presentano sul portale Fast It.

 

1 Cos’è l’A.I.R.E.?  

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.), come indicato all’art. 1 della L. 470/1988, è gestita dai Comuni italiani sulla base delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.

Tutti i cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi hanno l’obbligo di chiedere l’iscrizione all’AIRE entro i primi 90 giorni. Tale iscrizione costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:

  • la possibilità di votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum, di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, come previsto dalla legge 459/2001;
  • la possibilità di votare in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo presso seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’Unione Europea;
  • la possibilità di ottenere il rilascio di documenti d’identità e di viaggio;
  • la possibilità di richiedere il rilascio di certificazioni di competenza delle Rappresentanze all’estero (si ricorda che il certificato di iscrizione all’AIRE viene rilasciato unicamente dal Comune AIRE in Italia);

Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213.

L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.

Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.

 

2 Chi deve iscriversi all’A.I.R.E.?

  • i cittadini italiani che si trasferiscono all’estero fissandovi la propria dimora abituale;
  • i cittadini italiani già residenti in altra circoscrizione consolare ed iscritti AIRE;
  • i cittadini italiani che già risiedono all’estero, ovvero i nati all’estero;
  • per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

   

Non devono iscriversi all’A.I.R.E. 

Art. 1 comma 8 Legge 470/1988 i cittadini che si recano all’estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi; Art. 1 comma 9 Legge 470/1988 (modificato dalla Legge 11/2026 entrata in vigore il 19 febbraio 2026)

  • i cittadini che si recano all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali;
  • il personale inviato da amministrazioni pubbliche a prestare servizio all’estero e le persone con esso conviventi, notificati alle autorità locali conformemente alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, adottate rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963, ratificate e rese esecutive ai sensi della legge 9 agosto 1967, n. 804, o alle disposizioni internazionali che regolano le rappresentanze permanenti presso l’Unione europea o le organizzazioni internazionali;
  • i dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo e inviati all’estero nell’ambito di attività scolastiche fuori del territorio nazionale;
  • i dipendenti delle Regioni e delle Province autonome assegnati a prestare servizio presso gli uffici di collegamento delle medesime;
  • il personale civile e militare che fruisce dell’indennità di lungo servizio all’estero;
  • il personale civile e militare in servizio presso gli uffici e le strutture dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO);
  • le persone conviventi con i cittadini sopra menzionati che si recano all’estero al seguito dei medesimi.

 

L’art. 1 al comma 9-bis (introdotto dalla Legge 11/2026 entrata in vigore il 19 febbraio 2026) prevede l’iscrizione facoltativa per i cittadini che conservano o stabiliscono il domicilio fiscale in Italia e che lavorano all’estero per l’Unione europea o per organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte o per i soggetti di cui all’articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125

 

Come richiedere l’iscrizione all’A.I.R.E.?

La richiesta di iscrizione all’A.I.R.E. può essere fatta dall’interessato (per sé e per i propri familiari), utilizzando il portale Fast It.

Il Consolato Generale d’Italia a Charleroi è competente a prendere in carico le pratiche di iscrizione all’A.I.R.E. solamente dei connazionali residenti presso indirizzi belgi con codici di avviamento postale compresi tra 4000 e 7999.

Per tutti gli altri codici di avviamento postali belgi è competente il Consolato Generale d’Italia a Bruxelles.

Sono previste sanzioni in caso di mancata iscrizione all’A.I.R.E?

Sì, sono previste sanzioni amministrative per la mancata iscrizione all’A.I.R.E. da parte dei cittadini italiani che ne abbiano l’obbligo. Vedasi Art. 1 comma 242 della Legge 30/12/2023, n. 213.

 

Cosa fare in caso di rimpatrio in Italia?

I cittadini iscritti all’A.I.R.E. che rientrano definitivamente in Italia devono presentarsi al Comune italiano dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza.

Il Comune italiano provvederà alla cancellazione dall’A.I.R.E. con contestuale iscrizione nell’Anagrafe della popolazione residente

 

Quali sono gli aggiornamenti a cura del cittadino?

Il cittadino residente all’estero ed iscritto all’AIRE, ai fini dell’aggiornamento della stessa, deve comunicare tempestivamente all’ufficio consolare (sezione Uffici e Contatti):

  • le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, unione civile, nascita, divorzio, morte, ecc.);
  • le variazioni di indirizzo tramite il Fast It. È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo.

Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino ed il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.