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Voto all’estero

cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’AIRE possono esercitare il diritto di voto all’estero nel luogo di residenza per le elezioni dei membri della Camera e del Senato, per i referendum abrogativi e costituzionali di cui agli artt. 75 e 138 della Costituzione e per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia. Ove costituiti, i cittadini possono partecipare anche all’elezione dei Comitati degli italiani residenti all’estero (COMITES). Il voto all’estero non è invece previsto per l’elezione dei Consigli regionali, comunali e provinciali, né per i referendum locali.

Il voto all’estero per le elezioni politiche e i referendum nazionali è regolato dalla Legge 27 dicembre 2001, n. 459 e dal relativo regolamento attuativo (D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104). Per le elezioni politiche i cittadini italiani votano per i candidati della Circoscrizione Estero, prevista dagli art. 48, 56 e 57 della Costituzione. Possono essere ammessi al voto anche i cittadini temporaneamente domiciliati all’estero per un periodo di almeno tre mesi per motivi di lavoro, studio o cure mediche. Per partecipare al voto per corrispondenza questi cittadini devono presentare apposita istanza al proprio Comune di residenza entro il 32° antecedente il giorno delle votazioni in Italia.

Il voto all’estero per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo è invece regolato dalla legge 24 gennaio 1979 n. 18 e dal Decreto-legge del 24 giugno 1994 n. 408 (convertito in legge 3 agosto 1994, n. 483). A differenza delle consultazioni elettorali regolate dalla L. 459/2001, alle elezioni del Parlamento europeo possono partecipare solo i connazionali residenti in un Paese membro dell’UE e iscritti all’AIRE (tali connazionali possono tuttavia optare per partecipare all’elezione dei rappresentanti al PE spettanti al Paese membro di residenza). Anche in questo caso è ammesso il voto dei connazionali temporaneamente presenti all’estero (in un Paese membro dell’UE) per motivi di lavoro o studio, previa apposita istanza da presentare entro l’ottantesimo giorno antecedente l’ultimo giorno delle votazioni alla rappresentanza diplomatico-consolare competente in base al temporaneo domicilio.

Gli elettori italiani residenti all’estero e regolarmente iscritti all’AIRE possono altresì votare per l’elezione dei rappresentanti dei COMITES – Comitati degli italiani all’estero (legge 23 ottobre 2003, n. 286, e ), purché siano residenti nella circoscrizione consolare da almeno sei mesi alla data delle elezioni e purché nella circoscrizione risiedano almeno tremila italiani (al di sotto di questa soglia la legge non prevede l’elezione dei COMITES). In questo caso non possono quindi essere ammessi i connazionali solo temporaneamente presenti all’estero.